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Cosa fare se... nasce un figlio

Quando avviene una nascita è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l’iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.

CHI FA LA DICHIARAZIONE:
Possono fare la dichiarazione di nascita
-- per i genitori uniti in matrimonio
---- Uno dei genitori o entrambi
---- Persona con procura speciale di uno dei genitori
---- Medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto
-- per i genitori non uniti in matrimonio
---- Dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
---- Dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. La dichiarazione di nascita è resa senza la presenza di testimoni.

DOVE E QUANDO:
La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente presso:
- Entro 3 giorni dalla nascita presso il Centro di Nascita dell’Ospedale dove è avvenuto il parto;
- Entro 10 giorni dalla nascita presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita del bambino ovvero presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. Se questi sono residenti in Comuni diversi possono fare la dichiarazione presso uno dei due Comuni concordandolo fra loro
Oltre i 10 giorni dalla nascita l’Ufficiale di Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
- Attestazione di nascita rilasciata dall’Ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
- Se cittadini stranieri non coniugati tra loro, occorre anche l’attestazione consolare relativa alla capacità di effettuare il riconoscimento e la trasmissione del nome al figlio che si vuole riconoscere.

Riconoscimento di un figlio naturale: Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto “legittimo”, il figlio nato da genitori non coniugati tra loro è detto “naturale”.
Il figlio “naturale” può essere riconosciuto
- prima della sua nascita dalla sola madre o entrambi i genitori rendendo una dichiarazione all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza e presentando un certificato medico recente attestante che la madre si trova attualmente in stato di gravidanza. Chi intende procedere a questo tipo di riconoscimento deve opportunamente contattare l’Ufficio Stato Civile al n. Tel.0564/593421.
- in sede di dichiarazione di nascita
- dopo la dichiarazione di nascita, previo contatto telefonico con l’Ufficio Stato Civile

ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO:
Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino a un massimo di tre; in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.
Il bambino acquista la cittadinanza italiana solo se uno dei due genitori possiede la cittadinanza italiana. Se cittadino italiano assume il cognome paterno. Sarà iscritto nello stato di famiglia della madre ovunque sia stata resa la dichiarazione di nascita.

ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE:
Il codice fiscale rappresenta lo strumento d’identità del cittadino nei rapporti con enti e amministrazioni pubbliche. L’unico valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. L’attribuzione può essere effettuata, oltre che dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, anche dall’Ufficio Anagrafe del Comune, collegato con il sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, per i neonati entro 60 giorni dalla nascita. Il tesserino verrà recapitato tramite il servizio postale dall’Agenzia delle Entrate

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